Condizioni generali di contratto
per prodotti e prestazioni dell'azienda SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, SIKA Systemtechnik GmbH per l’uso nelle transazioni commerciali con l’azienda
1.0 Disposizioni generali
1.1 Nell'ambito delle forniture e delle prestazioni (di seguito: forniture, merci) sono determinanti le dichiarazioni scritte di entrambe le parti. Le condizioni generali di contratto del committente valgono solamente nella misura in cui il fornitore o il prestatore di servizi (di seguito: fornitore) le abbiamo accettate per iscritto. Fino al ricevimento delle forniture valgono le condizioni generali di contratto del fornitore.
1.2 Il fornitore conserva senza alcuna limitazione i diritti di proprietà e d’autore su preventivi, disegni e altri documenti (di seguito: documenti). Solo dopo previa approvazione scritta da parte del fornitore, i documenti verranno resi accessibili a terzi e dovranno essere tempestivamente restituiti qualora l’ordine non venga inoltrato al fornitore. I punti 1 e 2 valgono anche per i documenti del committente; tuttavia questi potranno essere resi accessibili a terzi ai quali il fornitore abbia legittimamente trasferito le forniture.
1.3 Il fornitore è autorizzato a effettuare forniture parziali qualora le forniture parziali siano utilizzabili per il committente ai fini dell'adempimento contrattuale e qualora la fornitura delle restanti merci ordinate sia garantita e ciò non generi spese significative o costi aggiuntivi per il committente.
1.4 Qualora per dispositivi elettrici ed elettronici forniti sussista l’obbligo di ritiro del produttore ai sensi dell’art. 10 par. 2 ElektroG, tale diritto viene adempiuto dal committente tramite il reso dei dispositivi usati al fornitore (in porto assegnato) e il recupero degli stessi. In caso di rivendita dei dispositivi elettrici ed elettronici forniti da parte del committente questo è parimenti obbligato a concordare con il cliente il reso dei dispositivi al fornitore per il loro recupero da parte del fornitore.
2.0 Prezzi e condizioni di pagamento
2.1 I prezzi si intendono “franco fabbrica", imballaggio escluso. L’imballaggio verrà addebitato in fattura separatamente. L’importo di acquisto minimo è pari a 135 Euro netti. L’IVA di legge non è inclusa nei prezzi. Questa verrà indicata in fattura nell’importo previsto dalla legge il giorno della fatturazione. Salvo diversamente indicato nella conferma d’ordine, la scadenza per il pagamento del prezzo d’acquisto netto (senza detrazioni) è di 10 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento valgono le disposizioni di legge. La detrazione di uno sconto necessita di un accordo scritto separato.
2.2 I pagamenti dovranno essere effettuati franco ufficio di pagamento del fornitore.
2.3 Il committente può avvalersi dei diritti di compensazione solo qualora la domanda riconvenzionale dello stesso sia stabilita giuridicamente, incontestabile e riconosciuta dal fornitore. È inoltre autorizzato all’esercizio del diritto di ritenzione solo qualora la domanda riconvenzionale dello stesso sia riferita al medesimo rapporto contrattuale.
2.4 Il carico e la spedizione avvengono non assicurati a rischio del committente o tramite corriere (ad es. GLS) o spedizioniere salvo il caso in cui le parti contraenti abbiamo concordato diversamente.
3.0 Riserva di proprietà
3.1 Il fornitore conserva la proprietà della merce fino al ricevimento di tutti i pagamenti correlati al rapporto commerciale con il committente. La merce fornita dal fornitore al committente resta di proprietà del fornitore fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. La merce e l’eventuale merce coperta dalla riserva di proprietà ai sensi della presente clausola viene di seguito definita merce sotto riserva di proprietà.
3.2 Il committente conserverà gratuitamente la merce sotto riserva di proprietà per conto del fornitore.
3.3 Il committente è autorizzato a utilizzare e vendere la merce sotto riserva di propreità nell’ambito di regolari rapporti commerciali fino al verificarsi dell’evento che legittimi l’esecuzione (3.7).
3.4 Qualora la merce sotto riserva di proprietà venga utilizzata dal committente, si concorda che l’utilizzo avverrà a nome e per conto del fornitore e il fornitore acquisirà la proprietà o, in caso di utilizzo di materiali di più proprietari o qualora il valore dell’oggetto utilizzato sia maggiore del valore della merce sotto riserva di proprietà, la comproprietà (proprietà frazionata) dell’oggetto di nuova creazione in proporzione al valore della merce sotto riserva di proprietà rispetto al valore dell’oggetto di nuova creazione. Nel caso in cui tale acquisizione di proprietà non si verifichi, il committente trasferisce sin da ora la proprietà futura o, nel caso sopra citato, la comproprietà dell’oggetto di nuova creazione per garanzia.
3.5 In caso di rivendita della merce sotto riserva di proprietà, il committente cede sin da ora a titolo di garanzia il credito da ciò derivante nei confronti dell’acquirente, in caso di comproprietà del fornitore della merce sotto riserva di proprietà nella quota corrispondente alla quota di comproprietà, al fornitore. Lo stesso vale per altri crediti in relazione alla merce sotto riserva di proprietà o altrimenti correlati alla merce sotto riserva di proprietà, come ad es. diritti assicurativi o diritti da atto illecito in caso di perdita o distruzione. Il fornitore autorizza irrevocabilmente il committente a riscuotere crediti a lui dovuti a proprio nome per conto del fornitore. Il fornitore è autorizzato a revocare l’incarico di riscossione solo in caso di evento che legittimi l’escussione.
3.6 A sua discrezione, su richiesta il fornitore potrà svincolare la merce soggetta a riserva di proprietà o altri oggetti in sostituzione della stessa o crediti purché il loro valore non superi l’importo dei crediti assicurati di oltre il 25%.
3.7 In caso di inadempienza contrattuale del committente, in particolare in caso di ritardato pagamento, il fornitore è autorizzato a riprendere la merce acquistata (evento che legittima l’escussione). Con il ritiro della merce acquistata da parte del fornitore avviene il recesso dal contratto. Dopo il ritiro della merce acquistata, il fornitore è autorizzato al riutilizzo della stessa. Il ricavato dalla merce recuperata verrà addebitato agli oneri del committente, al netto di adeguati costi di recupero.
4.0 Scadenze di consegna; ritardo
4.1 Come termine di consegna concordato vale esclusivamente la data di spedizione indicata dal fornitore nella conferma d’ordine.
4.2 Il rispetto delle scadenze per le consegne presuppone la tempestiva ricezione di tutti i documenti che il committente è tenuto a fornire, le necessarie autorizzazioni e abilitazioni, in particolare dei progetti, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e altri obblighi, come ad es. il pagamento anticipato, da parte del committente. Qualora tali premesse non vengano soddisfatte, le scadenze verranno conseguentemente prorogate; ciò non trova applicazione qualora il ritardo sia imputabile al fornitore. Il rispetto delle scadenze di consegna è subordinato alla corretta e puntuale consegna da parte dei nostri fornitori. Eventuali ritardi verranno tempestivamente comunicati dal fornitore.
4.3 Il tempo di consegna verrà rispettato qualora l’oggetto di fornitura lasci la fabbrica del fornitore alla scadenza o qualora venga segnalata la disponibilità per la spedizione. Qualora debba essere effettuato un ritiro, ad eccezione del caso di legittima mancata accettazione, fa riferimento il termine di ritiro o, in alternativa, la segnalazione di disponibilità per la spedizione.
4.4 Qualora la spedizione o il ritiro dell’oggetto della fornitura vengano ritardati per motivi imputabili al committente, a partire da un mese dalla segnalazione della disponibilità per la spedizione o il ritiro, i costi derivanti dal ritardo saranno addebitati al committente stesso Qualora la spedizione o la consegna venissero ritardate di oltre un mese dopo la segnalazione della disponibilità per la spedizione su richiesta del committente, potranno essere addebitati i costi di magazzinaggio pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti da consegnare fino a un importo massimo pari al 5%, per ogni mese successivo a partire dall’inizio dello stesso. La prova di costi di magazzinaggio superiori o inferiori resta di competenza delle parti contrattuali.
4.5 Il fornitore non risponde per l’impossibilità di effettuare la fornitura o per ritardi nella fornitura ove questi siano dovuti a forza maggiore o altri eventi non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto e non imputabili al fornitore (ad es. guasti di qualsivoglia genere, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legittime, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nel reperimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, provvedimenti delle autorità, forniture in sospeso, errate o non puntuali da parte dei fornitori). Qualora tali eventi causassero notevoli difficoltà o rendessero impossibile per il fornitore effettuare la consegna o la fornitura e il perdurare dell’impedimento non fosse temporaneo, il fornitore avrà diritto a recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o fornitura verranno prolungati o prorogati per la durata di tale impedimento con un adeguato periodo di adeguamento. Qualora non si possa pretendere che il committente accetti la consegna o la fornitura a seguito di tale ritardo, questi potrà immediatamente recedere per iscritto dal contratto stipulato con il fornitore.
4.6 Qualora il fornitore sia in ritardo e ciò provochi al committente dei danni attestabili, questi ha diritto a richiedere un’indennità di ritardo forfettaria. Per ogni settimana intera di ritardo, tale indennità sarà pari allo 0,5 %, fino a un massimo del 5%, del valore della parte della fornitura parziale che non possa essere utilizzata tempestivamente o non secondo contratto a causa del ritardo. Qualora, nel rispetto delle eccezioni previste dalla legge, alla scadenza il committente concordi un termine adeguato per la fornitura e qualora detto termine non venisse rispettato, il committente avrà diritto al recesso secondo le disposizioni di legge. Su richiesta del fornitore, il committente si impegna a dichiarare entro un termine adeguato se intende ricorrere al diritto di recesso. Ulteriori rivendicazioni in merito al ritardo di consegna sono regolamentate esclusivamente secondo il punto 11 delle presenti Condizioni generali di contratto.
4.7 Il committente potrà recedere dal contatto senza indicare un termine qualora non sia possibile per il fornitore fornire l’intera prestazione prima del passaggio del rischio. Il committente può inoltre recedere dal contatto se, in caso di un ordine, l'esecuzione di una parte della consegna sia impossibile e qualora abbia un legittimo interesse a rifiutare una fornitura parziale. In caso contrario, il committente sarà tenuto a versare il prezzo stabilito a contratto per la fornitura parziale. Lo stesso vale in caso di impossibilità del fornitore. Per il resto vale quanto indicato al punto 10. Qualora l’impossibilità o l’incapacità si verifichi durante il ritardo nell'accettazione o qualora il committente sia unicamente o prevalentemente responsabile di tali circostanze, rimane comunque obbligato alla controprestazione.
5.0 Passaggio del rischio
5.1 Anche in caso di fornitura in porto franco, il rischio passa al committente quando la fornitura viene spedita o ritirata in caso di forniture senza installazione o montaggio. Su richiesta e a spese del committente, le forniture verranno assicurate dal fornitore contro i danni da trasporto. Nel caso di forniture con installazione e montaggio, il rischio verrà trasferito il giorno del trasferimento nell'azienda del committente o, se concordato, dopo un corretto collaudo.
5.2 Qualora la spedizione, la consegna, l’inizio, l’esecuzione dell’installazione o del montaggio, il trasferimento nella propria azienda o il collaudo vengano ritardati dal committente per motivi comprovati o il committente sia in ritardo con l’accettazione, il rischio verrà trasferito al committente.
6.0 Accettazione
Il committente non potrà rifiutare l’accettazione di forniture per difetti di piccola entità.
7.0 Vizi materiali
Il fornitore risponderà per vizi materiali della fornitura ad esclusione di altre rivendicazioni subordinatamente al punto 10. come segue:
7.1 Tutti i pezzi o le prestazioni che presentino un vizio materiale indipendente dalla durata d’esercizio, dovranno essere corretti, nuovamente forniti o effettuati gratuitamente a scelta del fornitore entro il termine di prescrizione, purché la causa di tali vizi fosse già presente al momento del passaggio del rischio.
7.2 Il committente dovrà immediatamente presentare reclamo scritto per vizi materiali al fornitore. Il committente è responsabile dell'idoneità all’uso dell’articolo fornito per l’uso pratico o per l’installazione in una macchina.
7.3 Il committente dovrà accordare con il fornitore il tempo necessario e dare a questo la possibilità di eseguire le correzioni e forniture sostitutive da lui ritenute necessarie, in caso contrario il fornitore verrà esonerato dalla responsabilità per eventuali danni conseguenti. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o di prevenzione di danni sproporzionatamente maggiori, di cui il fornitore dovrà essere tempestivamente informato, il committente avrà diritto ad eliminare immediatamente il vizio autonomamente o con l’intervento di terzi. Qualora il committente o terzi effettuino tale riparazione in modo errato, il fornitore non avrà alcuna responsabilità per i danni da ciò risultanti. Lo stesso vale in caso di modifiche all’oggetto della consegna non previamente autorizzate dal fornitore.
7.4 In relazione ai costi direttamente derivanti dalla riparazione o dalla fornitura sostitutiva, il fornitore sosterrà i costi del pezzo di ricambio comprensivi della spedizione, qualora il reclamo risulti legittimo. Eventuali costi aggiuntivi non potranno essere maggiori del valore della merce.
7.5 Nell’ambito delle disposizioni di legge, il committente avrà diritto a recedere dal contratto qualora, nel rispetto delle eccezioni previste dalla legge, il fornitore lasci scadere il termine adeguato concesso per la riparazione o la fornitura sostitutiva senza alcun esito o qualora la riparazione fallisca definitivamente. In presenza di un difetto di ridotta entità, il committente avrà solamente diritto a una riduzione del prezzo contrattuale. Ulteriori rivendicazioni sono regolamentate esclusivamente secondo il punto 10 delle presenti Condizioni.
7.6 Non sussistono diritti di garanzia per uno scostamento irrilevante dalle caratteristiche concordate, per irrilevante compromissione dell’utilizzabilità, per usura naturale o danni verificatisi dopo il passaggio del rischio in seguito a uso errato o negligente, eccessiva sollecitazione, a particolari influssi esterni non ammessi contrattualmente o in caso di errori non riproducibili del software. Non sussistono diritti di garanzia qualora il fornitore possa dimostrare l’assenza di difetti secondo le schede tecniche di produzione al momento della fornitura mediante adeguate misure di garanzia della qualità. Qualora il committente o terzi effettuino modifiche o riparazioni errate, non sussistono diritti di garanzia per tali interventi e per le conseguenze da ciò derivanti.
7.7 In caso di reclami, i pagamenti del committente potranno essere trattenuti in misura proporzionata ai vizi materiali. il committente potrà trattenere i pagamenti solo dopo avere presentato reclami sulla cui legittimità non sussistano dubbi. Non sussiste alcun diritto di ritenzione del committente qualora i reclami siano prescritti. Qualora il reclamo sia immotivato, il fornitore sarà autorizzato a esigere la restituzione da parte del committente delle spese da lui sostenute.
7.8 Sono escluse richieste del committente in relazione a spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare spese di trasporto, di infrastruttura, manodopera a materiale, ove tali spese dovessero aumentare in seguito al successivo trasferimento dell'oggetto della fornitura in un’altra località o filiale del committente, salvo in caso in cui il trasferimento corrisponda a un uso conforme.
7.9 Ai sensi dell’art. 478 del Codice civile tedesco (regresso dell'azienda), i diritti di regresso del committente nei confronti del fornitore sussistono solo nella misura in cui il committente non abbia adottato accordi con il proprio cliente in violazione dei diritti di garanzia stabiliti dalle disposizioni di legge. Per l'entità del diritto di regresso del committente nei confronti del fornitore secondo l’art. 478 par. 2 del Codice civile tedesco trova inoltre applicazione il punto 7.8.
7.10 Per richieste di risarcimento danni troverà inoltre applicazione il punto 10 (Altre richieste di risarcimento danni). Sono escluse ulteriori richieste o richieste diverse da quanto stabilito al punto 7.0 per un difetto materiale da parte del committente e del suo personale ausiliario.
7.11 Le richieste di adempimento successivo decadono 12 mesi a partire dall’inizio del periodo di prescrizione di legge. Lo stesso vale per il recesso e la detrazione. Tale termine non vale qualora la legge ai sensi dell’art.479 par. 1 del Codice civile tedesco (diritto di regresso) preveda termini maggiori in caso di dolo, occultamento doloso del difetto o mancato rispetto di una garanzia di qualità. Rimangono invariate le disposizioni di legge su sospensione, inibizione o riavvio dei termini.
7.12 Qualora il difetto compaia su una determinata parte di una serie fornita (lotto), il committente avrà diritto ai diritti di garanzia solo in relazione alle parti effettivamente difettose. Lo stesso vale per eventuali richieste di risarcimento danni secondo il punto 10, salvo in caso di conflitto con le disposizioni di legge.
8.0 Diritti di proprietà industriale e diritti d’autore, vizi giuridici
8.1 Salvo diversamente concordato, il fornitore è tenuto a effettuare la fornitura sono nel paese della località di consegna esente da diritti di proprietà industriale e diritti d’autore di terzi (di seguito: diritti di proprietà). Qualora terzi avanzino delle richieste legittime nei confronti del committente in seguito alla violazione di diritti di proprietà per le forniture effettuate e utilizzate dal fornitore in ottemperanza al contratto, il fornitore sarà responsabile nei confronti del committente ai sensi del punto 7.11 entro i termini indicati di seguito:
8.1.1 A propria discrezione e a proprie spese, il fornitore otterrà un diritto di utilizzo per le forniture effettuate o modificherà o sostituirà tali forniture in modo che non venga violato il diritto di proprietà. Ove ciò non fosse possibile per il fornitore a condizioni adeguate, al committente spetteranno i diritti di recesso o riduzione previsti dalla legge. Il fornitore dovrà inoltre esonerare il committente dalle richieste non contestate o accertate giuridicamente del titolare del diritto di proprietà in questione.
8.1.2 L’obbligo di risarcimento danni da parte del fornitore della prestazione è regolamentato dal punto 10.
8.1.3 Gli obblighi sopra riportati del fornitore sussistono solamente qualora il committente abbia tempestivamente informato per iscritto il fornitore delle richieste avanzate da terzi, non venga riconosciuta una violazione e al fornitore vengano riservate tutte le contromisure e gli accordi transattivi. Qualora il committente interrompa l’uso della fornitura per ridurre i danni o per altri motivi rilevanti, sarà tenuto a segnalare a terzi che tale interruzione dell’uso non equivale al riconoscimento della violazione del diritto di proprietà.
8.2 Le richieste del committente verranno inoltre escluse qualora la violazione del diritto di proprietà sia a lui imputabile.
8.3 Le richieste del committente saranno inoltre escluse qualora la lesione del diritto di proprietà sia stata causata da disposizioni specifiche del committente, da una applicazione non prevedibile da parte del fornitore o dal fatto che il committente abbia modificato la fornitura o abbia utilizzato la stessa con prodotti non consegnati dal fornitore.
8.4 In caso di lesioni del diritto di proprietà valgono le richieste del committente stabilite al N. 8.1.1; in aggiunta alle disposizioni di cui ai punti 7.3, 7.7 e 7.9.
8.5 In presenza di altri vizi giuridici valgono le disposizioni ai punti da 7.1 a 7.11.
8.6 Sono escluse ulteriori richieste o richieste diverse da quanto stabilito al punto 8.0 per un vizio giuridico da parte del committente e del suo personale ausiliario.
9.0 Impossibilità, adeguamento contrattuale
9.1 Qualora la fornitura non fosse possibile, il committente sarà autorizzato a richiedere un risarcimento danni, salvo il caso in cui l’impossibilità non sia imputabile al fornitore. La richiesta di risarcimento danni da parte del committente si limiterà tuttavia al 10% del valore della parte di fornitura in questione che, a causa dell'impossibilità, non potrà essere messa adeguatamente in funzione. Tale limitazione non troverà applicazione in caso di dolo, negligenza grave, violazione di sostanziali obblighi contrattuali o a causa di lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute sussista una responsabilità di legge obbligatoria; questo non comporterà una modifica dell’onere della prova a svantaggio del committente. Rimane invariato il diritto del committente a recedere dal contratto.
9.2 Salvo il caso in cui eventi imprevedibili ai sensi del punto 4.5 modifichino la rilevanza economica o il contenuto della fornitura o influenzino notevolmente l’attività del fornitore, il contratto verrà adeguatamente modificato secondo il principio della buona fede. Ove ciò non fosse economicamente sostenibile, il fornitore avrà diritto a recedere dal contratto. Ove questi intenda avvalersi del diritto di recesso, sarà tenuto a darne immediatamente comunicazione al committente dopo avere accertato la portata degli eventi anche qualora abbia concordato con il committente una proroga del tempo di consegna.
10.0 Altre richieste di risarcimento danni, esclusione di responsabilità
10.1 Sono escluse richieste di risarcimento danni o di rimborso spese da parte del committente (di seguito: richieste di risarcimento danni) per qualsivoglia ragione legale, in particolare per violazione di obblighi contrattuali o per atti illeciti.
10.2 Ciò non vale in caso di responsabilità di legge obbligatoria, ad esempio ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, in caso di dolo, negligenza grave, lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute, violazione di sostanziali obblighi contrattuali e in caso di difetti dolosamente taciuti e nell'ambito di una garanzia. La richiesta di risarcimento danni per la violazione di sostanziali obblighi contrattuali si limiterà tuttavia ai danni tipicamente prevedibili a contratto, salvo in caso di responsabilità di legge garantita o in presenza di dolo o grave negligenza o a causa della lesione della vita, dell’integrità fisica e della salute. Una modifica dell’onere della prova a svantaggio del committente non è correlata alle presenti disposizioni.
10.3 Qualora l’oggetto della fornitura non possa essere utilizzato dal committente in conformità al contratto a causa dell’omessa o errata esecuzione di suggerimenti e consigli forniti prima o dopo la conclusione del contratto o a causa della violazione di altri obblighi contrattuali collaterali, in particolare istruzioni per l’uso e manutenzione dell’oggetto di fornitura, ad esclusione di altri diritti del committente, troveranno applicazione le disposizioni del presente punto e del punto 7.0.
10.4 Qualora ai sensi del presente punto 10.0 al committente competano diritti di risarcimento danni, questi si prescriveranno allo scadere del termine di prescrizione per rivendicazioni per vizi materiali secondo il punto 7.11. Per le richieste di risarcimento danni ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore troveranno applicazione le disposizioni di legge sulla prescrizione.
11.0 Foro competente e legge applicabile
11.1 Se il committente è un commerciante, il foro competente esclusivo per le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà la sede del fornitore. Il fornitore sarà tuttavia autorizzato ad avviare una causa anche presso la sede del committente.
11.2 I rapporti giuridici correlati al presente contratto sono disciplinati dal diritto materiale tedesco ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG).
12.0 Irrevocabilità del contratto
Il contratto rimane vincolante nella parte restante anche in caso di inefficacia giuridica di singole disposizioni. Ciò non trova applicazione ove il rispetto del contratto rappresenti un onere inaccettabile per una delle parti.